Art. 70 c.a.d. — Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
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(( AgID definisce i requisiti minimi affinche' i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita' di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva