Art. 1009 c.o.m.Permanenza nella riserva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

  • a)73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
  • b)70 anni se ufficiale superiore o inferiore. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1009 · fonte su Normattiva