Art. 1010 c.o.m. — Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
- a)65 anni se ufficiale superiore;
- b)62 anni se ufficiale inferiore.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva