Art. 2144 c.o.m.Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': ((sottotenenti e tenenti)): 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2144 · fonte su Normattiva