Art. 103 c.o.m.Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano

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L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitu' militari e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati. (( L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare. )) Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. In ciascuna delle regioni ((amministrative)) tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art103 · fonte su Normattiva