Art. 103 c.o.m. — Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
L'organizzazione per il reclutamento e le forze di riserva e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano, il Centro di selezione e reclutamento nazionale e i centri documentali. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva