Art. 1038 c.o.m.Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

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La commissione superiore di avanzamento della Marina militare e' composta:

  • a)dal Capo di stato maggiore della Marina;
  • b)dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che non e' Capo di stato maggiore;
  • c)dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo ((, nonche' dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra));
  • d)dall'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.

Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1038 · fonte su Normattiva