Art. 1187 c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado
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Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a)capitano: 7 anni;
- b)tenente colonnello:
- 1)3 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianita' nel grado;
- 2)6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianita' nel grado;
- 3)13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni;
- c)colonnello: 5 anni;
- d)generale di brigata: 2 anni;
- e)generale di divisione: 3 anni. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
- a)sottotenente: 2 anni;
- b)tenente: 5 anni;
- c)capitano: 10 anni;
- d)maggiore: 4 anni.
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