Art. 119 c.o.m.Corpo di stato maggiore

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Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

  • a)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
  • b)armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
  • c)comandare le forze navali comunque costituite;
  • d)comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
  • e)dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;
  • f)dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
  • g)dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
  • h)dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
  • i)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
  • l)adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;
  • m)presiedere le giunte di ricezione e di verifica.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art119 · fonte su Normattiva