Art. 119 c.o.m. — Corpo di stato maggiore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
- a)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- b)armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
- c)comandare le forze navali comunque costituite;
- d)comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
- e)dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;
- f)dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
- g)dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
- h)dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
- i)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
- l)adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;
- m)presiedere le giunte di ricezione e di verifica.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva