Art. 1229 c.o.m.Periodi di permanenza minima nel grado

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(( Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

  • a)tenente colonnello:
  • 1)5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado;
  • 2)7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado;
  • 3)13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni;
  • b)colonnello: 6 anni;
  • c)generale di brigata: 4 anni;
  • d)generale di divisione: 3 anni. )) Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
  • a)sottotenente: 2 anni;
  • b)tenente: 4 anni;
  • c)capitano: ((7)) anni;
  • d)maggiore: 5 anni.

Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1229 · fonte su Normattiva