Art. 1229 c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado
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(( Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a)tenente colonnello:
- 1)5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado;
- 2)7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado;
- 3)13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni;
- b)colonnello: 6 anni;
- c)generale di brigata: 4 anni;
- d)generale di divisione: 3 anni. )) Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
- a)sottotenente: 2 anni;
- b)tenente: 4 anni;
- c)capitano: ((7)) anni;
- d)maggiore: 5 anni.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva