Art. 1243 c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
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Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
- a)se tenenti, otto anni di anzianita' nel grado. Tale periodo e' ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare;
- b)se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva