Art. 1278 c.o.m. — Periodi minimi di permanenza nel grado
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Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 8 anni. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 4 anni. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
- a)2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
- b)7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva