Art. 1280 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare
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Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;
- b)tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
- c)specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;
- d)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;
- b)tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;
- c)specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
- d)nocchieri di porto: 3 anni;
- e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. I periodi minimi di imbarco ((...)) per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;
- b)tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;
- c)nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata; ((d)) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno. (( Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. )) I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014 · versione 16 su Normattiva