Art. 1293 c.o.m.Periodi minimi di permanenza nel grado

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Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta ((e' stabilito in:

  • a)8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
  • b)8 anni per l'avanzamento a luogotenente.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
  • a)2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
  • b)7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.

Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1293 · fonte su Normattiva