Art. 1294 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo
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I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo sono determinati in un anno di comando di stazione, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con facolta' di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva