Art. 1308 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare
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Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
- b)tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
- c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;
- d)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
- b)tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
- c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
- d)nocchieri di porto: 3 anni;
- e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi ((, definiti dall'ordinamento di Forza armata)). I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
Testo vigente dal 15 giugno 2016 al 20 febbraio 2020 · versione 33 su Normattiva