Art. 1323 c.o.m. — Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
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((1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:)) ((alla data di formazione dell'aliquota)) ((secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare)) ((nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota)) La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)). Al personale escluso dalle aliquote di cui ((al comma 1)) per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. (( I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. ))
Testo vigente dal 20 febbraio 2020 al 28 maggio 2026 · versione 59 su Normattiva