Art. 1323 c.o.m. — Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
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La qualifica di primo luogotenente e' attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:
- a)quattro anni di anzianita' di grado;
- b)assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
- d)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva