Art. 1325 c.o.m. — Cause impeditive
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Per il personale di cui alla presente sezione sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva