Art. 1359 c.o.m.Richiamo

Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite:

  • a)lievi mancanze;
  • b)omissioni causate da negligenza. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di rapporto. Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ((...)). Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1359 · fonte su Normattiva