Art. 1359 c.o.m. — Richiamo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 2012 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite:
- a)lievi mancanze;
- b)omissioni causate da negligenza. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di rapporto. (( Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione. )) (( Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero. ))
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 20 febbraio 2020 · versione 9 su Normattiva