Art. 137 c.o.m. — Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri
Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonche' ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle piu' generali competenze di altri ministeri:
- a)esercita l'attivita' di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b)presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; 51
- c)concorre nell'attivita' di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d)concorre nell'attivita' di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- e)concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
- f)attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
51Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".
Testo vigente dal 6 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva