Art. 1389 c.o.m. — Decisione del Ministro della difesa
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Il Ministro della difesa:
- a)puo' discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;
- b)se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva