Art. 1454 c.o.m. — Istituzione
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La croce al merito di guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:
- a)per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;
- b)sono stati feriti in combattimento, se la ferita da' diritto al conferimento dell'apposito distintivo;
- c)hanno onorevolmente partecipato a piu' fatti d'armi di qualche importanza;
- d)si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva