Art. 1454 c.o.m.Istituzione

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La croce al merito di guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:

  • a)per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;
  • b)sono stati feriti in combattimento, se la ferita da' diritto al conferimento dell'apposito distintivo;
  • c)hanno onorevolmente partecipato a piu' fatti d'armi di qualche importanza;
  • d)si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1454 · fonte su Normattiva