Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non portatori di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da FP CGIL, CGIL, SILP CGIL, FICIESSE, Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, né lo status di militare proprio di alcuni li rende titolari di un tale interesse. Per costante giurisprudenza, sono ammessi a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale orientamento è valido anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2017, n. 85 del 2017, n. 16 del 2017, n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, ordinanza n. 227 del 2016 ). È inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale spiegato da soggetti che siano parti in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. ( Precedenti citati: sentenza n. 69 del 2017 e relativa ordinanza dibattimentale ).
Thema decidendum - Censure e profili proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai contenuti dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità
È inammissibile - in quanto volta ad ampliare il thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione - la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, prospettata in riferimento all'art. 6 della Carta sociale europea dalla parte costituita in giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015 e n. 271 del 2011 ).
Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte sull'integrità del contraddittorio nel giudizio a quo - Esclusione, in ragione dell'autonomia del procedimento incidentale - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Attesa l'autonomia del procedimento incidentale dinanzi alla Corte costituzionale, non è accolta l'eccezione di inammissibilità (in specie, della questione di costituzionalità dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010) prospettata in ragione dell'asserita mancanza di integrità del contraddittorio nel giudizio a quo.
Prospettazione della questione incidentale - Valutazione non implausibile del rimettente - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Va respinta l'eccezione di irrilevanza della questione ove la relativa valutazione effettuata del rimettente sia non implausibile. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che l'addebito disciplinare militare contestato nel giudizio principale andava ricondotto all'art. 1470, comma 2, anziché al censurato art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010).
Militari - Divieto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali - Incompatibilità del primo divieto e non del secondo con la libertà di associazione garantita dalla CEDU e dalla Carta sociale europea - Conseguente riconoscimento ai militari del diritto di costituire tra di loro associazioni sindacali - Necessaria previsione di condizioni e limiti all'esercizio di tale diritto e all'azione sindacale - Applicabilità a tal fine di disposizioni già presenti (tra cui il divieto di sciopero per i militari) - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 11 della CEDU e all'art. 5 della Carta sociale europea - l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali". La disposizione censurata dal Consiglio di Stato e dal TAR Veneto, nella parte in cui vieta la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale da parte dei militari, non è compatibile con gli evocati parametri interposti, poiché essi riconoscono agli Stati contraenti la facoltà di introdurre restrizioni all'esercizio dei diritti sindacali dei militari, ma non di negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale. Al contrario, il divieto, dalla stessa disposizione previsto, di aderire ad "altre associazioni sindacali" - dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e non possano aderire ad associazioni diverse - è compatibile sia con le menzionate norme internazionali, in quanto non comporta il venir meno di un elemento essenziale della libertà di associazione, sia con i principi costituzionali, atteso che le specificità dell'ordinamento militare giustificano l'esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono. La corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia esige peraltro che il riconoscimento ai militari del diritto di associazione sindacale sia accompagnato dalla previsione di condizioni e limiti al suo esercizio, al qual fine possono già trovare applicazione, quanto alla costituzione delle associazioni sindacali, l'art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, alla cui stregua gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti e vagliati verificandone la conformità ai principi di democraticità dell'ordinamento delle Forze armate (art. 52 Cost.) e di neutralità dei Corpi deputati alla difesa della Patria (artt. 97 e 98 Cost.); e, quanto ai limiti dell'azione sindacale, il divieto per i militari di esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.). Con riguardo agli ulteriori limiti, è invece indispensabile una specifica disciplina legislativa, in attesa della quale il vuoto normativo può essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con le disposizioni (art. 1478, comma 7, cod. ord. militare) che escludono dalla loro competenza "le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale", e che costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi richiamati. ( Precedenti citati: sentenze n. 449 del 1999, n. 278 del 1987 e n. 126 del 1985, sulla assoluta specialità della funzione militare e sulla limitazione dei diritti dei militari; sentenza n. 31 del 1969, sull'ammissibilità di limiti soggettivi al diritto di sciopero ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 11 della CEDU e all'art. 5 della Carta sociale europea - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, riferiti all'art. 14 della CEDU.