Art. 1475 c.o.m.Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero

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La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. ((2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze)) I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

Testo vigente dal 27 maggio 2022 al 31 dicembre 2023 · versione 82 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1475 · fonte su Normattiva