Art. 1476-ter c.o.m.
Competenze
Le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti:
- a)i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- b)l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- c)l'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- d)le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
- e)le pari opportunita';
- f)le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- g)gli spazi e le attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonche' l'impiego del personale in servizio. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:
- a)presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- b)essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c)chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva