Art. 46 c.o.m.
Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari
Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialita', da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico e' conferito con decreto ministeriale. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o piu' servizi. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica e' affidata al vice direttore. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo e' individuata nell'articolo 47.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva