Art. 1480 c.o.m. — Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale
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I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 maggio 2022 · versione 0 su Normattiva