Art. 1485 c.o.m. — Cause di ineleggibilita' al Parlamento
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Non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilita' e' riferita anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. La causa di ineleggibilita' non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilita' non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva