Art. 974 — Norma finale
Null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli articoli dal 970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata. Il trattamento economico spettante ai docenti e' corrisposto mensilmente. Con decreti del ((Ministero)) della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a ((procedura negoziata)) stipulate con il personale insegnante.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva