Art. 1533 c.o.m. — Direzione del servizio di assistenza spirituale
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L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e' affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa con la superiore autorita' ecclesiastica. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva