Art. 1536 c.o.m. — Obbligo del giuramento
L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare ((presta)) giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva