Art. 1536 c.o.m. — Obbligo del giuramento
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L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva