Art. 1543 c.o.m.
Cessazione dall'ufficio
L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. ((2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'))
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva