Art. 1559 c.o.m. — Nomina
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La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:
- a)presentano apposita domanda;
- b)hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c)non hanno superato il 50° anno di eta'. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che:
- a)hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto;
- b)hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento;
- c)sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare;
- d)non hanno compiuto il 50° anno di eta'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva