Art. 1559 c.o.m.Nomina

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La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:

  • a)presentano apposita domanda;
  • b)hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
  • c)non hanno superato il 50° anno di eta'. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che:
  • a)hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto;
  • b)hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento;
  • c)sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare;
  • d)non hanno compiuto il 50° anno di eta'.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1559 · fonte su Normattiva