Art. 1559 c.o.m. — Nomina
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1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:
- a)presentano apposita domanda;
- b)hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c)non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta'
Testo vigente dal 23 maggio 2021 al 3 ottobre 2025 · versione 68 su Normattiva