Art. 1559 c.o.m.Nomina

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1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

  • a)presentano apposita domanda;
  • b)hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
  • c)non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta'

Testo vigente dal 23 maggio 2021 al 3 ottobre 2025 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1559 · fonte su Normattiva