Art. 1589 c.o.m. — Sospensione dalle funzioni del grado
Il cappellano militare in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva