Art. 1589 c.o.m.Sospensione dalle funzioni del grado

Il cappellano militare in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1589 · fonte su Normattiva