Art. 1576 c.o.m.Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego

Per la sospensione ((precauzionale)) dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.

Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1576 · fonte su Normattiva