Art. 1576 c.o.m. — Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego
Per la sospensione ((precauzionale)) dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva