Art. 159 c.o.m. — Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155:
- a)assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai sensi della legislazione vigente;
- b)svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c)espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva