Art. 1596 c.o.m.Collocamento in congedo assoluto

Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta':

  • a)68 anni, se primo cappellano militare capo;
  • b)65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1596 · fonte su Normattiva