Art. 1596 c.o.m. — Collocamento in congedo assoluto
Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta':
- a)68 anni, se primo cappellano militare capo;
- b)65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva