Art. 1611 c.o.m. — Forme di avanzamento
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L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo;
- b)a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva