Art. 1611 c.o.m. — Forme di avanzamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2021 al 22 ottobre 2021. Leggi il testo vigente →
L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
- a)ad anzianita' congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;
- b)per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo. 2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacita' e l'idoneita' degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti
Testo vigente dal 23 maggio 2021 al 22 ottobre 2021 · versione 68 su Normattiva