Art. 1622 c.o.m. — Riduzione o sospensione degli assegni
Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621((, commi 3 e 4,)) sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva