Art. 1622 c.o.m. — Riduzione o sospensione degli assegni
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Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva