Art. 1625 c.o.m. — Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale
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Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva