Art. 1710 c.o.m.
Avanzamenti straordinari nel ruolo
Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento dei servizi dell'Associazione. Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli puo' derogarsi dai limiti di anzianita' e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 1685, 1684 e 1701. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche piu' avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva