Art. 1724 c.o.m. — Collocamento in soprannumero
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Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva