Art. 1739 c.o.m.Cancellazione dai ruoli

Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria e' cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

  • a)dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera e' iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni puo' essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;
  • b)interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilita', accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
  • c)riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma puo' aver luogo soltanto se l'interessata e' stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;
  • d)perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
  • e)perdita della qualita' di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;
  • f)cessazione volontaria della qualita' di socia della Croce rossa italiana.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1739 · fonte su Normattiva