Art. 181 c.o.m. — Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale
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La Sanita' militare provvede:
- a)all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare;
- b)all'accertamento dell'idoneita' dei militari al servizio incondizionato;
- c)alla tutela della salute dei militari;
- d)ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
- e)a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva